ASSOCIAZIONE “SENIORES DELLO I.A.S.D.”
S T A T U T O
Art. 1
(denominazione, sede, finalità)
1.
E’ costituita in Roma l’Associazione
“Seniores dello I.A.S.D.”, con sede in Palazzo Salviati, Piazza della Rovere,
83, presso il Centro Alti Studi per la Difesa (C.A.S.D.).
2.
Scopi dell’Associazione sono:
a) promuovere
tra i soci lo scambio culturale nell’ambito delle tematiche relative alla
difesa e sicurezza in ambito europeo ed internazionale, la politica e le
strategie delle industrie della difesa, sviluppando approfondimenti, attività
sociali e culturali;
b) promuovere
la reciproca conoscenza fra mondo militare e società;
c) sostenere
le attività di studio, divulgazione e promozione dell’immagine dello IASD;
d) promuovere
e diffondere studi nel campo della Difesa.
3.
L’Associazione esclude il perseguimento di
qualsivoglia fine di lucro. E’ inoltre apartitica, apolitica, asindacale. 4. Per
il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può sottoscrivere contratti,
stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri, promuovere e realizzare pubblicazioni, anche periodiche, convegni ed
attività di studio e culturali, erogare premi e borse di studio, concorrere
alle attività dello IASD nei modi che saranno concordati con la Direzione dell’Istituto.
Art.
2
(soci)
1.
Sono soci dell’Associazione, oltre ai
fondatori, tutti coloro i quali, disponendo dei requisiti di cui ai commi
seguenti e condividendo le finalità dell’Associazione, intendano partecipare
alle sue attività e presentino domanda di ammissione.
2.
I soci appartengono alle seguenti categorie:
a)
soci effettivi;
b)
soci onorari;
c)
soci sostenitori;
d)
istituti associati.
3.
Possono essere soci effettivi gli ex
Direttori e gli ex frequentatori dello IASD, italiani e stranieri.
4.
Possono essere soci onorari personalità di
alto profilo, appartenenti al mondo accademico, scientifico, culturale, sociale
ed economico che condividano finalità ed obbiettivi dell’Associazione.
5.
I soci effettivi, sia militari che civili,
anche in quiescenza, si dividono nelle seguenti categorie:
a)
militari delle Forze e Corpi Armati dello
Stato;
b)
Dirigenti civili;
c)
militari delle Forze Armate straniere.
6.
Possono essere soci sostenitori le imprese,
i consorzi d’imprese e le associazioni che, condividendo le finalità
dell’Associazione, intendano sostenerne le attività.
7.
Possono essere istituti associati le
istituzioni di ricerca pubbliche e private che, condividendo le finalità
dell’Associazione, intendano sostenerne le attività, anche attraverso modalità
di compartecipazione.
8.
Chi intende diventare socio ne fa domanda
per iscritto al Presidente. Il Consiglio direttivo accerta la validità della
domanda ed il regolare possesso dei requisiti da parte del candidato,
escludendosi ogni valutazione di tipo discrezionale.
9.
Il socio cessa di appartenere
all’Associazione per dimissioni volontarie, reiterato mancato versamento della
quota associativa, compimento di gravi atti incompatibili con le finalità ed il
rango dell’Associazione e per indegnità morale. Il Consiglio direttivo acclara
il venir meno della qualità di socio anche attraverso eventuale, apposita
disamina da parte del Collegio dei probiviri.
Art.
3
(Organi
dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea
dei soci;
b) il
Consiglio direttivo;
c) il
Presidente;
d) il
vice Presidente;
e) il
collegio dei revisori dei conti;
f) il
collegio dei probiviri.
Art. 4
(Assemblea dei soci)
1.
L’assemblea è composta da tutti i soci
effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci possono farsi
rappresentare da altro socio mediante delega scritta, relativa ad una specifica
convocazione. Ciascun socio non può essere titolare di un numero di deleghe
superiore a tre.
2.
L’assemblea è convocata dal Presidente
almeno una volta l’anno e comunque quando pervenga formale richiesta da parte
di un terzo dei componenti il consiglio direttivo ovvero un decimo dei soci
effettivi, i quali devono indicare gli argomenti che intendono porre all’ordine
del giorno. La convocazione deve essere inviata a tutti i soci almeno venti
giorni prima della
data stabilita e
deve contenere
l’indicazione del luogo, della data e dell’ora
dell’assemblea
nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Può contestualmente essere convocata una seconda riunione,
qualora vi sia motivo per ritenere che nella prima
convocazione non sia raggiunto il prescritto numero legale. 3. L’assemblea è validamente costituita,
in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, un terzo dei soci
effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, considerate anche le
deleghe.
L’assemblea elegge il proprio Presidente e designa il
segretario incaricato della redazione del verbale.
4. L’assemblea:
a)
elegge il consiglio direttivo ed il collegio
dei revisori dei conti con le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 8;
b)
nomina gli esperti di cui all’art. 7;
c)
approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il
rendiconto consuntivo relativo all’esercizio precedente, predisposto dal
Consiglio direttivo previo parere dei revisori dei conti;
d)
determina ed aggiorna l’ammontare della
quota associativa e di eventuali contributi straordinari a carico dei soci
effettivi e dei soci sostenitori;
e)
delibera sugli indirizzi dell’attività associativa
presentati dal Consiglio direttivo ed in
particolare sui programmi delle
attività annuali e pluriennali;
f)
approva, con le modalità di cui all’art. 13,
le modificazioni al presente statuto;
g)
delibera su ogni altra questione all’ordine
del giorno.
5.
I soci sostenitori partecipano all’assemblea
con diritto di voto, limitato alle materie di cui al precedente comma 4,
lettere c) e d).
Art.
5
(Consiglio
direttivo)
1.
Il Consiglio direttivo è composto di 7
(sette) membri, eletti all’interno delle rispettive categorie:
a)
4 fra i soci effettivi militari; uno di essi
può appartenere a Forza Armata straniera;
b)
2 fra i soci effettivi civili italiani;
c)
1 fra i soci sostenitori.
2.
Il Consiglio direttivo è convocato dal
Presidente almeno due volte l’anno e comunque quando ne facciano richiesta
almeno tre membri.
3.
Per la validità delle riunioni del Consiglio
è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente che, di norma, si esprime per ultimo.
4.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti
relativi
all’attività dell’associazione non riservati dallo statuto
al Presidente ed all’assemblea. In particolare:
a)
esamina le domande di associazione e
delibera al riguardo, a mente dell’art. 2;
b)
predispone e trasmette tempestivamente ai
revisori dei conti il rendiconto consuntivo relativo all’esercizio precedente
ed il bilancio preventivo per la loro successiva trasmissione a tutti i soci,
corredati della verifica dei revisori dei conti, entro la data del 10 marzo di
ogni anno;
c)
nomina il segretario ed il tesoriere
dell’associazione;
d)
delibera sullo stare e resistere in
giudizio.
Art.
6
(Presidente
e vice Presidente)
1.
Il Presidente ed il vice Presidente sono
eletti dal Consiglio direttivo nel proprio seno.
Il Presidente:
a)
convoca l’assemblea;
b)
riferisce annualmente all’assemblea sulle
deliberazioni del Consiglio, in ordine alle domande di associazione e
c)
cessazione dei soci;
d)
cura la tenuta dell’elenco dei soci;
e)
convoca e presiede il Consiglio direttivo;
f)
rappresenta l’associazione di fronte a terzi
ed in giudizio;
g)
ha facoltà di compiere tutti gli atti di
ordinaria amministrazione;
h)
ha facoltà di nominare procuratori alle liti
e procuratori speciali ad negotia.
2.
Il vice Presidente svolge le funzioni
delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art.
7
(Esperti
culturali e scientifici)
1.
Il Consiglio è assistito, per le questioni
di carattere culturale e scientifico, da cinque esperti, scelti ogni anno
dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo, sentiti gli istituti
associati.
2.
Gli esperti culturali e scientifici
formulano proposte ed esprimono pareri al Consiglio direttivo ed all’assemblea.
Partecipano senza diritto di voto all’assemblea dei soci e possono essere
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art.
8
(Revisori
dei conti)
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre
membri,
anche
non soci. I revisori
eleggono, al proprio interno,
il Presidente del Collegio.
I revisori:
a) esercitano la sorveglianza ed
il controllo
sull’amministrazione
dell’associazione;
b)
partecipano senza diritto di voto alle
riunioni del Consiglio direttivo;
c)
presentano all’assemblea una relazione sul
rendiconto annuale predisposto dal Consiglio direttivo e sulla gestione
dell’associazione;
d)
esprimono all’assemblea, anche verbalmente,
un parere sul bilancio preventivo.
Art.
9
(Collegio
dei probiviri)
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti
dall’assemblea dei soci. Il Collegio nomina il Presidente tra i propri membri.
L’organo ha il compito di decidere sul rispetto delle norme
statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli soci.
I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili
alla scadenza del mandato.
I probiviri
saranno sostituiti, in
caso di assenza
od
impedimento, dai
soci che, in
occasione delle ultime
elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Art.
10
(durata
delle cariche)
Tutte le cariche hanno
una durata di
tre anni, sono
rinnovabili e gratuite.
Art.
11
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Art.
12
(Patrimonio
dell’associazione)
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a)
conferimenti di soci ed altri soggetti;
b)
lasciti, donazioni ed altre liberalità;
c)
contributi di soggetti pubblici e privati,
in beni o servizi, che siano espressamente legati al perseguimento delle
finalità dell’associazione;
d)
ogni altra entrata che sia destinata a
patrimonio.
Art.
13
(entrate
dell’associazione)
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a)
quote associative;
b)
eventuali contributi straordinari dei soci,
deliberati dall’assemblea;
c)
rendite del patrimonio;
d)
eventuali proventi derivanti da attività associative
e)
eventuali contributi di soggetti terzi,
pubblici e privati;
f)
eventuali attivi di precedenti esercizi.
Art.
14
(modificazioni
dello statuto)
1.
Le modificazioni al presente statuto sono
deliberate dall’assemblea, appositamente convocata, a maggioranza di tre quinti
dei soci effettivi presenti.
2.
La convocazione è inviata, anche tramite
posta elettronica, almeno un mese prima della data fissata e deve contenere le
proposte sulle quali l’assemblea è chiamata a deliberare. Su tali proposte i
soci possono presentare emendamenti, anche nel corso della stessa assemblea;
gli emendamenti proposti verranno adottati a maggioranza dei soci effettivi
presenti.
Art.
15
(scioglimento
dell’associazione)
Lo scioglimento dell’associazione può essere disposto:
a)
per raggiungimento dello scopo sociale;
b)
per impossibilità di funzionamento;
c)
per mancanza di fondi.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea a maggioranza di
tre quinti dei soci effettivi presenti. In tal caso
l’assemblea nomina immediatamente un liquidatore, indica le modalità per la
liquidazione e delibera la destinazione di eventuali residui ad altra
istituzione, pubblica o privata, avente analoghe finalità.
Art.
16
(rinvio)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si
applicano gli artt. 36 e seguenti del codice civile.