Atto Costitutivo e Statuto della Associazione

L'Atto Costitutivo, lo Statuto della Associazione, la Scheda di Adesione sono pubblicati sotto la data del 2 febbraio 2013 di questo Blog

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mercoledì 25 dicembre 2024

Save the Date 16 gennaio 2025 ore 15 Recanati Consegna Emblema Araldico

 



La Federazione Regionale delle Marche dell’Istituto del Nastro Azzurro promuove il conferimento dell'Emblema Araldico, su proposta della Federazione Provinciale di Macerata, alla Sig.ra Giovanna Ceccaroni, figlia della MOVM Mario Alessandro Ceccaroni caduto sul fronte greco-albanese il 16 gennaio 1941. con la collaborazione del Municipio di Recanati. e della Federazione Provinciale di Ancona, su una idea progettuale del CESVAM- Centro Studi sul Valore Militare.

Info: federazione.marche@istitutonastroazzurro.org

martedì 10 dicembre 2024

RIVISTA QUADERNI N. 3 del 2024 Luglio Settembre 2024

 


info:quaderni.cesvam@istitutonastroazzurro.org

Numero dedicato nella sua apertura alla Sentenza della Corte di Cassazione, terzo grado di giudizio, in merito alla vicenda di Redipuglia. Grazie a Laura Ferretti, avvocato e socia della Federazione Provinciale di Pordenone, è stato messo un punto fermo su andazzi che cozzano contro lo spirito statutario dell’Istituto. Come sottolineato nell’editoriale del Presidente, si invitano tutti i Soci dell’Istituto ad una riflessione su “che cosa fa e deve fare” l’Istituto del Nastro Azzurro”, anche con una lettura attenta della Sentenza della massima Corte di giudizio.

Approfondimenti dedica spazio alla vicende della Divisione “Emilia” ed ad un episodio della “battaglia in porto” della guerra marittima della Prima guerra mondiale con la ricostruzione dell’affondamento, da parte di sabotatori italiani al soldo degli austriaci, della corazzata “Leonardo da Vinci”. Dibattiti porta due contributi di “alumni” dei Master, uno dedicato alla triste vicenda della dittatura militare in Argentina degli anni ‘80 del secolo scorso, vicenda quando mai emblematica in tema di libertà e cultura e l’altro alle vicende a Polcenico (Pordenone) della formazione partigiana “Ciro Menotti”, così come Archivio porta il contributo della neolaureata Elda Franchi su un tema veramente originale: potere e violenza di Stato, con approfondimenti sui Laogai cinesi e la loro funzione. Nonostante la linea che questa rivista ha sempre adottato di non pubblicare articoli già pubblicati, si fa un eccezione, in Musei, Archivi e Biblioteche, con la pubblicazione di un contributo di Alessandro Gentili dedicato alla figura del Maggiore Infelisi ed al recupero della sua memoria. Nel centenario della morte di Giacomo Matteotti, due contributi, uno di ricostruzione della nota vicenda dell’assassinio politico, eccezione nella storia parlamentare italiana, di Alessia Biasiolo, mentre Stefano Bodini ci pone alla attenzione l’ultimo scritto edito di Giacomo Matteotti, che si spera pubblicare nei CESVAM Papers nella sua integrità, che riporta in diverse pagine le violenze che si perpetuarono nel 1924 nell’ambito del confronto politico del tempo, preludio alla dittatura.


Nella seconda parte della Rivista, Una Finestra sul mondo ci apre alla questione dei BRICS, mentre Geografia delle Prossime Sfide cii porta nel mondo latino-americano e e sue dinamiche di caoslandia e colpi di stato, nel caso in ispecie, la Bolivia; infine una scheda su le sanzioni che la UE ha imposto alla Russia in conseguenza alla aggressione alla Ucraina.


Nelle consuete rubriche, segnalato l’inizio dell’anno accademico universitario e l’attività che si programma per la maggiore diffusione, oltre l’approccio associativo ludico-rievocativo, dei Master con i risvolti non solo di diffusione culturale ma anche economico-finanziari; altra attività posto in evidenza, la ricerche, già inizia un anno fa, della individuazione di materiale materico afferente la Storia dell’Istituto del Nastro Azzurro. Infine il rinvio alle filiere attivate nella rete, che ampliano la capacità di diffusione del CESVAM, che vede in nuce lo studio di nuove iniziative.


Infine da segnalare la edizione del N.2 del 2024, (N. 32 della Rivista Aprile Giugno 2024) di QUADERNI in versione “elettronica” completa che è in corso a titolo gratuito nell’ambito della campagna di abbonamento 2024 - 2025





I Copertina: Fotografia del Sacrario Militare di Redipuglia

IV Copertina: Locandina Master in Politica Militare Comparata. Dal 1960 ad oggi


venerdì 29 novembre 2024

Testo della Sentenza della Corte di Cassazione in merito al Sacrario di Redipuglia. Vilipendio

 

Corte di Cassazione

Penale Sentenza Sezione. 3 Numero. 24271 Anno 2024

Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 09/05/2024


SENTENZA

sui ricorsi proposti da Owusu Frimpong Emmanuel, nato a Udine il 06/11/1993 Piras Matteo Antonio, nato a Latisana il 21/07/1994 avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette memoria e le conclusioni del difensore degli imputati, avv. Daniele Vidal del foro di Udine, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi; lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, avv. Laura Ferretti del foro di Pordenone, che chiede la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, come da nota spese allegata.”


RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Gorizia all'esito di giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato Emmanuel Owusu Frimpong e Mattia Antonio Piras alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa subordinatamente alla corresponsione del risarcimento del danno liquidato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 408 cod. pen., perché, in concorso tra loro, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, realizzando ed interpretando un video musicale che li ritraeva mentre erano intenti a ballare e a cantare una canzone dal titolo "CSI - Chi sbaglia paga" all'interno dell'area del Sacrario militare di Redipuglia, ed, in particolare, sopra i gradoni ove sono sepolti i resti dei soldati caduti nella prima guerra mondale, e, in seguito, pubblicandolo on line su un canale YouTube, vilipendevano le tombe e il luogo che è destinato a mantenere viva ed onorata la memoria dei militari caduti. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il ministero del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo: - con un primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen. per errata valutazione dell'elemento soggettivo, in quanto la Corte di merito non ha affatto motivato in ordine alla sussistenza del dolo, essendosi unicamente focalizzata sulla conclamata sacralità del luogo in cui si è tenuta la condotta, e considerando la finalità di espressione artistica - e non già offensiva - che ha animato gli imputati; - con un secondo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen. per errata valutazione dell'elemento oggettivo, mancando una condotta di vilipendio, posto che i gli imputati si sono limitati a cantare una canzone, il cui contenuto, peraltro, non ha nulla di offensivo o di dispregiativo; - con un terzo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen., avendo la Corte d'appello fondato l'affermazione della penale responsabilità su elementi inconferenti, quali il pericolo di emulazione e la mancanza di autorizzazione alle riprese; - con un quarto motivo, l'illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di soggetti incensurati e non avendo la Corte di merito valutato la condotta dell'imputato Owusu, il quale, in seguito, sui canali sodali, ha manifestato le proprie scuse;


- con un quinto motivo, la mancata esclusione della parte civile Associazione del Nastro Azzurro, la quale non ha alcuna specifica finalità connessa con il sacrario di Redipuglia, né con la memoria dei caduti, e l'abnormità della quantificazione del risarcimento del danno, che non è sorretta da alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati. 2. Cominciando dal secondo e dal terzo motivo - che rivestono priorità logica essendo diretti a contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - gli stessi sono infondati. 3. Il bene tutelato dalle fattispecie delittuose racchiuse nel Capo II del Titolo IV del Libro II del codice penale - ove è collocato l'art. 408 cod. pen. - va individuato, come chiaramente emerge dalla stessa intitolazione della rubrica, nella "pietà dei defunti", da intendersi nel senso di pietas: locuzione che designa quel diffuso e sentimento, individuale e collettivo, il quale si manifesta nel rispetto tributato ai defunti ed alle cose destinate al loro culto nei cimiteri e nei luoghi di sepoltura. La pietas per i defunti, in particolare, è un sentimento che attiene all'essere umano in quanto tale anche quando ha cessato di vivere, come proiezione ultraesistenziale della persona, e ciò indipendentemente dall'adesione a un particolare credo religioso, come, del resto, lascia chiaramente intendere la suddivisione dei Capi contenuti in questo Titolo, che distingue, appunto, i "Delitti contro le confessioni religiose" - rubrica introdotta dall'art. 10, comma 2, I. 24 febbraio 2006, n. 85, che ha sostituto la precedente "Delitti contro la religione dello Stato e dei culti ammessi" - dai "Delitti contro la pietà dei defunti". Se l'intero Capo ruota attorno al medesimo bene giuridico, emerge una partizione interna tra le prime incriminazioni (artt. 407 - 409 cod. pen.), il cui oggetto materiale è legato al culto dei defunti ed al sentimento di pietà che esso suscita, e le fattispecie successive (artt. 410-413 cod. pen.), poste a salvaguardia delle spoglie mortali e, quindi, del medesimo sentimento che le stesse evocano. In particolare, la condotta di vilipendio punita dall'art. 408 cod. pen. - che deve avvenire «in cimiteri o altri luoghi di sepoltura» - ha ad oggetto «tombe, sepolcri o urne», oppure «cose destinate al culto dei defunti», quali croci, cappelle, immagini, lampade, fiori e tutti gli oggetti finalizzati alla memoria del defunto, ovvero cose destinate «a difesa o ad ornamento dei cimiteri», come muri, porte, monumenti, piante dei viali.


Di conseguenza, oggetto specifico della tutela apprestata dall'art. 408 cod. pen. è quel profilo della pietà dei defunti, che si declina attraverso il rispetto della sacralità del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie destinate al ricordo dei defunti. 4. L'elemento oggettivo del reato consiste in un'azione di "vilipendio", termine che compare in diverse disposizioni codicistiche di parte speciale - specie tra i delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 290, 291, 292), oltre che, appunto, tra i delitti raggruppati nel Titolo IV (oltre all'art. 402, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 508 del 2000, gli artt. 403, 404 e 410)- , di cui però la legge non offre, in nessuna disposizione, la nozione. Come suggerito dalla Corte costituzionale con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 290 cod. pen., il termine "vilipendio" va inteso "secondo la comune accezione del termine", e "consiste nel tenere a vile", il che significa, con riferimento al delitto di vilipendio della Repubblica, "ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione (sent. n. 20 del 1974). Se, dunque, il vilipendio deve essere inteso nel suo significato letterale, le fattispecie che lo prevedono come elemento costitutivo del fatto sono delineate come reati a forma libera, stante la molteplicità di condotte attraverso cui può manifestarsi il sentimento di disprezzo, scherno o dileggio, cambiando unicamente, a seconda delle diverse disposizioni incriminatrici, l'oggetto su cui deve incidere la condotta di vilipendio.


5. Con specifico riguardo al delitto qui al vaglio, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, rientra certamente nell'ambito di operatività della fattispecie di cui all'art. 408 cod. pen. il compimento di atti di disprezzo su cose deposte nei luoghi destinati a dimora dei defunti ed aventi la funzione di evocare il sentimento di pietà nei loro confronti che rechino danno alle stesse, le lordino o vi imprimano segni grafici vilipendiosi ovvero ne comportino la rimozione, anche parziale, con eventuale sostituzione con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale (Sez. 3, n. 43093 del 30/09/2021, Albertario, Rv. 282298-01; Sez. 3 n. 4038, del 29/03/1985, Moraschi, Rv. 168901). Inoltre, come si desume dalla locuzione impiegata nell'art. 408 cod. pen. - la quale incrimina il vilipendio "di", e non "su", tombe, sepolcri o urne, cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri - assumono penale rilevanza anche semplici espressioni verbali o comportamenti che non ricadano sulla cosa in modo tale da produrne una modificazione esteriore visibile, purché,ovviamente, meritino l'appellativo di "vilipendio", ossia esprimano disprezzo o profanazione verso le cose poste nei luoghi di sepoltura indicate dalla norma.


6. Va doverosamente precisato che spetta al giudice il compito di uniformare la previsione astratta di reato al principio di offensività: esigenza tanto più avvertita quanto più la condotta punibile sia individuata dal legislatore mediante l'impiego di termini aventi un'ampia latitudine semantica, quale certamente è il "vilipendio". Come costantemente predicato dalla Corte costituzionale, il principio di offensività - la cui matrice costituzionale è ricavabile dall'art. 25, secondo comma, Cost. (sentenza n. 211 del 2022), in una lettura sistematica cui fa da sfondo l'«insieme dei valori connessi alla dignità umana» (sentenze n. 225 del 2008 e n. 263 del 2000) - opera su due piani distinti: da un lato (offensività "in astratto"), come precetto rivolto al legislatore, il quale non può sottoporre a pena fatti che, nella loro configurazione astratta, non esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione; dall'altro (offensività "in concreto"), come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, deve escludere dall'area del penalmente rilevante quei fatti che, sebbene formalmente conformi al tipo legale, in concreto si rilevino inidonei a ledere o a mettere in pericolo il bene tutelato (cfr., ex multis, sentenze n. 139 del 2023, n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 265 del 2005, n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995). Di conseguenza, come affermato la Corte costituzionale, «il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività "in concreto"). Esso - rimanendo impegnato ad una lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva» (sentenza n. 225 del 2008). Nella ricognizione, nel singolo caso, del "vilipendio" penalmente rilevante ai sensi dell'art. 408 cod. pen., il giudice deve perciò valutare la condotta con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma, come sopra definito, e accertare che i gesti o le espressioni, anche se non diretti immediatamente contro le res contemplate dalla norma, producano, in concreto, la lesione del rispetto del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie, e, quindi, del senso di pietà ispirato dal ricordo del defunto che necessariamente ad esso consegue.


7. Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo ravvisato il "vilipendio" di tombe nel fatto — insindacabilmente accertato nel giudizio di merito - che due imputati aveva posto in essere un ballo a ritmo di rap sopra le tombe di centomila caduti di guerra, che trovano la loro collocazione funeraria nel sacrario di Redipuglia. Si tratta, all'evidenza, di una condotta che, anche in relazione alla specificità del luogo, avente natura di monumento nazionale della Grande Guerra, appare chiaramente e inequivocabilmente espressiva di un sentimento di disprezzo di quel luogo di sepoltura, concretamente lesivo del senso di pietà ispirato dal ricordo delle migliaia di soldati caduti in guerra, le cui spoglie ivi riposano.


8. In conclusione, deve perciò ritenersi che integra il delitto di cui all'art. 408 cod. pen. lacondotta di chi, all'interno di un sacrario militare monumentale, pone in essere un ballo a ritmo di rap sopra le tombe dei caduti cantando una canzone al fine di realizzare ed interpretare un video musicale poi diffuso attraverso Internet.


9. Il primo motivo è parimenti infondato.


9.1. Si rammenta che, come condivisibilmente affermato da questa Sezione, il reato di vilipendio delle tombe di cui all'art. 408 cod. pen. è punito a titolo di dolo generico, sicché basta la coscienza e volontà del vilipendio stesso insieme con la consapevolezza del particolare carattere del luogo richiesto dalla norma, quale cimitero o altro luogo di sepoltura, essendo pertanto irrilevante il movente dell'azione, né essendo necessaria l'intenzione di offendere la memoria di un determinato defunto (Sez. 3, n. 43093 del 30/09/2021, Albertario, Rv. 282298-02), e la circostanza che la condotta sia avvenuta non per arrecare offesa al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorarlo e ricordarlo (Sez. 3 n. 4038, del 29/03/1985, Moraschi, cit.). Invero, nella descrizione del fatto oggetto di incriminazione non compaiono segni linguistici che denotano il dolo specifico ("al fine di", "allo scopo di"), di talché la finalità perseguita dall'agente risulta del tutto ininfluente ai fini della sussistenza del reato, così come irrilevante è il movente dell'azione, che rimane confinato nella sfera interiore dell'agente e che può rilevare ex art. 133, comma 2, n. 1 cod. pen. Oltre a ciò, l'agente deve rappresentarsi che l'azione di vilipendio sulle res indicate dalla norma avviene «in cimiteri o altri luoghi di sepoltura», come espressamente prevede il testo dell'art. 408 cod. pen.

9.2. Facendo corretta applicazione del principio ora richiamato, la Corte di merito, con una motivazione che certamente non può dirsi manifestamente illogica, ha ravvisato il dolo, evidenziando che il contesto di particolare solennità del monumento, ricco di riferimenti storici ai fatti per i quali è stato istituito, non consente di ipotizzare che i due imputati potessero ignorare che ivi riposano migliaia di salme, alla cui memoria, appunto, è stato edificato il sacrario, e, dunque, che non avessero consapevolezza di trovarsi in un luogo di sepoltura, e del fatto che l'azione dagli stessi compiuta - ossia il ballare a ritmo di rap - era posta in essere sulle tombe dei soldati, a nulla rilevando l'asserita finalità di espressione artistica che avrebbe animato gli imputati. 10. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte di merito ha motivatamente escluso i presupposti integranti i presupposti delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., non ravvisando, nel caso concreto, alcun elemento tale da giustificare una mitigazione della pena, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da confermare, secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Sul punto, il motivo è, oltretutto, generico, in quanto, per un verso, l'incensuratezza, per espresso dettato normativo, non può da sola giustificare l'applicazione delle attenuanti in esame, e, per altro verso, la circostanza che l'imputato avrebbe manifestato delle scuse tramite i canali social è smentito da quanto emerge dalla sentenza (cfr. p. 7), secondo cui, invece, gli imputati non hanno mostrato alcun segno di resipiscenza per l'accaduto, esprimendo, in più occasioni, la scarsa consapevolezza delle loro azioni.


Il quinto motivo (ricorso contro la costituzione dell’Istituto del Nastro azzurro a costituirsi parte civile) è inammissibile. Invero, premesso che non risulta - né i ricorrenti l'hanno anche solo allegato - che, con l'atto di appello, era stata impugnata l'ordinanza di ammissione di costituzione di parte civile, in ogni caso la Corte di merito ha evidenziato che lo statuto dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928, n. 1308, riporta, tra le finalità proprie dell'ente, la tutela delle virtù militari italiane, dell'amore per la Patria e la sensibilizzazione della coscienza dei doveri verso la Patria delle giovani generazioni, e, nell'ambito di tali scopi, rientra certamente la tutela del ricordo dei caduti per la Patria, oltre che il rispetto dei luoghi in cui sono sepolti i militari caduti per la Patria stessa.”


Quanto, infine, alla contestazione del quantum del danno, la Corte di merito, con una valutazione di fatto certamente non illogica, né arbitraria, ha ribadito la congruità dell'importo liquidato dal Tribunale sulla base sia dei connotati di grave offensività della condotta, realizzata all'interno di un momento storico nazionale, sia del fatto che il video, ritraente l'azione vilipendiosa, è stato poi diffuso sul web e così proposto a un numero illimitato di persone, con il rischio di condotte di emulazione. In ogni caso, i ricorrenti deducono censure di contenuto fattuale e, comunque, generiche, che, quindi, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità 12.

Al rigetto dei ricorsi consegue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi 3.686,00 euro, oltre oneri di legge.


P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi 3.686,00 euro, oltre oneri di legge. Così deciso il 09/05/2024.


mercoledì 20 novembre 2024

Riceviamo la presente lettera e la Pubblichiamo nella speranza di avere notizie

 Buon giorno.

Mi chiamo Nicoletta Barizza, vivo in Provincia di Venezia e scrivo questa mail perché, se possibile, desidererei avere delle delucidazioni sulla medaglia al valor militare conferita alla crocerossina Rhoda De Bellegarde de Saint Lary (Firenze, 8 agosto 1890 - Ospedaletto da campo n. 191, 13 ottobre 1918). Dalle informazioni reperite online risulta che alla crocerossina Rhoda fu conferita la medaglia d'argento al V.M., ma io, interrogando il database dei decorati dell'Istituto del Nastro Azzurro, ho trovato:
MEDAGLIA DI BRONZO
[...]
DI BELLEGARDE RHODA, da Firenze, infermiera volontaria C.R.I. ospedale 71 - In commutazione della croce al merito di guerra conferitole con determinazione ministeriale 5 dicembre 1918: Animata da elevato sentimento del dovere rimase intrepida al compimento della sua missione durante intensi bombardamenti nemici. Singolare esempio di altruismo e di abnegazione continuò a prestare l'opera sua in ospedali avanzati sino a che grave contagio, contratto nella cura degli infermi, ne troncò la giovanile esistenza. Gradisca, ottobre 1917.
Ho rintracciato online il Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni... del 1918 (croce al merito di guerra) e del 1925 (medaglia di bronzo), ma nessun documento che riguardi la medaglia d'argento.
Sperando in un riscontro, con l'occasione ringrazio e porgo cordiali saluti.
Nicoletta Barizza

sabato 9 novembre 2024

Giorgio Madeddu. L'Arma del Genio e la Cartolina di Paolo Caccia Dominioni

 





La bandiera del Genio è decorata, ad oggi, di un Ordine Militare d’Italia, una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo al Valore Militare, due medaglie d’oro al Valore dell’Esercito, una medaglia d’oro al Valore Civile, una medaglia d’oro al Merito Civile e una medaglia d’Oro di Benemerenza.

La cartolina ci consente di ricordare, se pur brevemente la figura di Paolo Caccia Dominioni militare e ingegnere italiano (1896 – 1992). Volontario nella Grande Guerra, veniva decorato di medaglia di bronzo al Valore Militare (1917), in Africa Orientale gli veniva conferita la croce di guerra al Valore Militare (1936) mentre nella Seconda Guerra Mondiale si distingueva a El Alamein meritando la medaglia d’argento al Valore Militare (1942). Dopo l’8 settembre 1943, assumeva il comando di un distaccamento partigiano, catturato, sopportava atroci torture senza svelare informazioni dal nemico rimanendo permanentemente invalido e meritando la seconda medaglia di bronzo al Valore Militare. Il nome di Paolo Caccia Dominioni rimarrà legato alla sua opera di ricerca dei caduti italiani e al Sacrario Militare di El Alamein da egli voluto e costruito. Per questa sua missione, in occasione del 60° anniversario della battaglia di El Alamein (2002) il Presidente della Repubblica conferiva, “alla memoria” del col. Caccia Dominioni, la medaglia d’oro al Valore dell’Esercito.

La cartolina è stata messa a disposizione dal socio William Lampis di Iglesias.

giovedì 31 ottobre 2024

MIssioni Umanitarie di Pace. Raccolta Testimnianze

 


L’Istituto del Nastro Azzurro (tramite il CESVAM  - Centro Studi sul Valore Militare (contriostudicesvam@istitutonastroazzurro.org),  intende raccogliere testimonianze di appartenenti  alle Forze Armate Italiane  e ai Corpi di Polizia che hanno partecipato a Missioni “Fuori Area” Umanitarie o di altro tipo. La Testimonianza consiste in un contributo di due facciate  (6000) caratteri (vds scheda) da pubblicare in un volume che si prevede possa raccogliere circa 90 testimonianze suddivise per Forza Armata e Corpi di Polizia in proporzione. L’obiettivo è quello di fare memoria per un tratto di storia recente che sta passando dalla cronaca alla storia. La partecipazione a questa iniziativa è a titolo gratuito, secondo le consuetudini del CESVAM – Centro Studi sul valore Militare. Ai partecipanti sarà consegnata la pubblicazione che si prevede possa vedere la luce alla fine del presente anno. La email di contatto è la presente ricerrca.cesvam@istitutonastroazzurro.org

 Scheda – Traccia per la Testimonianza

Vuole essere un contributo tratta della esperienza personale e professionale vissuta nella Missione Umanitaria scelta ed indicata volta a contribuire una “memoria collettiva”, ancorchè limitata, e circoscritta alle esigenze della pubblicazione. Di seguito con ampia possibilità di interpretazione si indicano, per una questione anche di omogeneità, criteri di massima nella compilazione.   Il criterio generale è la descrizione divulgativa.

Titolo della Esperienza, a cui seguirà  Nome e Cognome[1]

Inquadramento generale della Missione – Area Geografica - Periodo Storico Obiettivo generale

Reparto di appartenenza e il suo ruolo della Missione

Aspetti  particolari che si crede opportuno indicare riguardo a quanto sopra  (aspetti di geografia umana, etnica, ecc)

Proprio ruolo svolto nella Missione[2]  (evitare ogni considerazione di carattere operativo

Particolari aspetti che si vuole evidenziare  (evitare ogni considerazione di carattere operativo)

Proprie considerazioni  conclusive  di carattere personale

Retaggio di questa esperienza sotto il profilo personale ed eventualmente professionale

 

Note Tecniche

Carattere  Paladino Lynotipe  Carattere 12  Spazio 1

Lunghezza  di massima tutto compreso due pagine word..(6000 Caratteri)

1 Foto Personale  1 Carta Geografica (da non inserire nel testo)

 

Nella Pubblicazione, vi sarà il Titolo seguito dal Nome e Cognome, In nota si pubblicherà una scheda anagrafica con i seguenti dati:

(Cognome………………)  (Nome…………………..)

Anno di Nascita……………….

Forza Armata di appartenenza…………………..(all’epoca della Missione

Arma/Corpo di appartenenza…………………….(all’epoca della Missione)

Specialità, ………………………………………..(Specialità all’epoca della Missione)

Unità o Reparto…………………………………...(all’epoca della Missione)

Missione…………………………..Area Geografica di intervento………………….

Periodo in cui si è svolta la missione………………….

Grado al momento dello svolgimento della Missione…………

Eventuale Decorazione al Valore di Forza Armata Ricevuta……………………………..

 

Mario Rossi, 1960, Esercito, Fanteria, Bersaglieri, 8° Reggimento, II Battaglione, 1a Compagna, Libano I, Libano – Beirut, ottobre novembre 19, Tenente



[1]      Si inseriranno i dati della scheda anagrafica

[2]      Eventuali pubblicazioni edite con il proprio nome  messe in nota (articoli, saggi, libri pubblicati)

sabato 19 ottobre 2024

Progetto Libano 2° Volume Documetazione e Lineamenti

 


Missioni Umanitarie di Pace

Lineamenti del progetto di esecuzione   

 

 

1. Pubblicazione del Volume 2  del Progetto “Libano. Riflessioni nel 40° Anniversario”. (Gabinetto del Ministro Progetto 2021). Autori  Massimo Coltrinari  Claudio Fiori

 

2. Il Volume vuole essere un primo  contributo di materiale testimoniale per il Museo delle Missioni Umanitarie di Montervachi – Ricasoli-  Riferimento Federazione di Arezzo – Siena – Stefano Magiavacchi  ( Scheda )

 

3. Contenuti del Volume.

     10% del testo dedicato al Museo delle Missioni Umanitarie (anche parte iconografica 16 foto)

     90% Pubblicazione di testimonianze di partecipanti alle missioni umanitarie dal 1982 ad oggi.     

 

4. Struttura del Volume. Secondo le Pubblicazioni del CESVAM (Copertina a Colori Presentazione Prefazione, Indice, Ringraziamenti, Nota dell’Autore/Autori, Premessa, Introduzione, Capitolo I, II, III, IV, Conclusione, Indice dei Nomi propri Geografici e Militari, Bibliografia, Collana Libri del Nastro azzurro. ) Pagine 200/220 (20 editing e foto/20 Museo/180 Testimonianze per 2 pagine a testimonianza)  Formato 17x24, Copie da Stampare 200 Costo 1500/2000 Euro, Prezzo di vendita 15 Euro, Possibilità di II, III Edizione. Spese di Edizione a carico CESVAM.

 

4.1  Tempi e Realizzazione.

Il Volume sarà predisposto entro il mese di giugno 2024 il Manoscritto 5. La Casa Editrice  è Archeoares Viterbo Bozza 1 e Bozza 2 Mese di Luglio Stampa a Seguire. Il Volume sarà distribuito secondo i criteri in Uso CESVAM. La presentazione del medesimo sarà inserito nei programmi del Club Ufficiali marchigiani e CESVAM Un cronoprogramma sarà predisposto dal Direttore del Progetto.

 

5. Limiti di ricerca.

Le testimonianze possono essere illimitate, considerando che oltre 60.000 militari italiani hanno partecipato almeno ad una missione umanitaria. I Criteri sono riferti ai due patnerschip realizzativi del progetto.     Criteri di scelta delle testimonianze:

a. Ufficiali subalterni e giovani ufficiali superiori al tempo della Missione

b. Ricercati nell’ambito del Club Ufficiali Marchigiani (iscritti potenziali circa 300)

c. Proporzione tra Testimonianze di Esercito Marina Aeronautica Carabinieri Guardia di Finanza

d. Ricerca di testimonianze di decorati al Valor Militare

e. Segnalazioni del Presidente del Club Ufficiali Marchigiani o suoi delegati; degli Autori; del Presidente Nazionale dell’Istituto del Nastro Azzurro, del Direttore del Museo dell Missioni Umanitarie

 

6. Struttura della testimonianza.

Una apposita scheda guida (con una parte anagrafica) sarà predisposta al fine di dare una struttura di riferimento a tutte le testimonianze, per un contributo omogeneo.

Per i contenuti, che devono essere originali e predisposti apposta per questa esigenza,  un Membro del Club Ufficiali Marchigiani ed un Socio della Federazione Provinciale di Ancona, designato dal presidente, avranno cura di adeguare la testimonianza ai criteri di pubblicabilità in relazione ai rispettivi Statuti. La predetta scheda sarà preceduta da una lettera-invito a firma del Responsabile del progetto sulla base della Main Listi dei iscritti al Club Ufficiali Marchigiani

 

7. Obiettivi correlati.

Per l’Istituto del Nastro Azzurro e per  il Club Ufficiali Marchigiani significa sviluppare la campagna di adesione secondo i criteri dello Statuto associativo anche con il recupero di Ufficiali che momentaneamente si sono allontanati; Per l’Istituto del Nastro Azzurro significa  avvicinare militari con esperienze  operative fuori dal territorio nazionale (Operazioni diverse della guerra) ed aumentare il numero di soci simpatizzanti di estrazione militare di generazioni recenti.

 

Contatto ricerca.cesvam@istitutonastroazzurro.org

Per ragguagli: Massimo Coltrinari ( direttore.cesvam@istitutonastroazzurro.org

 

 Ancona Novembre 2023.

giovedì 19 settembre 2024

Giovanni Cecini Canale Storico You Tube, Presentazione del Volume " La Giudeo fobia nella nostra società" di Alessia Biasiolo

 Mercoledi 22 maggio 2024 Giovanni Cecini ha presentato nel suo canale you tube Alessia Biasiolo autrice del volume qui riprodotto, edito dal Centro Studi sul Valore Militare dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valore Militare


Chi volesse ascoltare la trasmissione su You tube può andare appunto su You Tube,
digitare Giovanni Cecini  - Alessia Biasiolo, La Giudeofobia nella nostra Società



ALESSIA BIASIOLO, IL DIVERSO, TRA PASSATO E FUTURO, La giudeofobia nella nostra società, Roma, Società Editrice Nuova Cultura – Università Sapienza, Collana I Libri del Nastro Azzurro, Pag. 296, ISBN 978 88 3365 3259, Euro 30

Prefazione, Gen Dott. Massimo Coltrinari, Direttore del Centro Studi sul Valore Militare.

 

Affrontare il tema della giudeofobia significa addentrarsi nel mondo millenario dei nostri Padri, scritto a partire dai testi sacri che costituiscono la storia dell’Umanità. Capire le nostre origini e approfondire argomenti troppo spesso sulle bocche di tutti soltanto per notizie di cronaca o per fatti riportati senza verifica e senza contraddittorio, magari a sostegno dell’ideologia del momento, è doveroso in una società che si vanta della propria evoluzione, ma che retrocede in tema di comprensione di testo e di cultura. Il vanto di non aver mai letto un libro da parte di molti, si scontra con la profonda cultura che ha da sempre caratterizzato il mondo ebraico, dal quale la cultura italiana ha tratto molti insegnamenti e più di una radice. Il piacere della cultura, di conoscerla e di tramandarla, così come di crearla innovando la società, è proprio delle anime elette di ogni tempo e luogo, e di certo è sempre stato proprio della cultura ebraica. Nel presente volume, l’accento è posto su questo particolare tratto ebraico, ma anche su tanti motivi o su tante scusanti per definire, considerare, vivere l’ebreo come diverso. I dati storici qui riportati sono una meditata sintesi che traccia un percorso puntuale, capace di dare una spiegazione dell’odio atavico verso gli ebrei, origine della giudeofobia.

Molte sono state le ragioni per detestare gli ebrei e molte le loro ragioni per nascondersi o non apparire per quello che erano: persone colte, istruite, desiderose di riuscire, spesso benestanti proprio grazie ai loro studi o in risposta ai limiti loro imposti. Spesso, invece di imparare i migliori aspetti della cultura ebraica, sono stati usati per giustificare ruberie, soprusi e violenze, teorie e leggi razziali, epurazioni ed eliminazioni sistematiche. È evidente che la società tutta non accetta la diversità nel suo interno, mentre è più semplice accettare le diversità di chi non mette in gioco il potere e il sapere della società stessa. Il denso excursus che ne risulta in questo lavoro, permette di avere un quadro chiaro di quanto siamo tutti chiamati a difendere lo studio e la conoscenza, per non cadere in errori che, come è chiaro in questo volume, si sono ripetuti nei secoli sempre presentandoli come le migliori novità.

 

Alessia Biasiolo, ricercatrice di Storia e agiografa, giornalista e scrittrice, professoressa di Storia, Geografia e Lingua Italiana presso un Istituto superiore della Provincia di Brescia, Docente del Master di Storia del CESVAM presso l’Università Niccolò Cusano di Roma, è Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Socia dell’Istituto del Nastro Azzurro, di A.N.C., di UNUCI e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, fa parte del CESVAM dell’Istituto del Nastro Azzurro come associata, del Collegio dei Redattori della Rivista “Quaderni” e del Comitato di Redazione del periodico “Il Nastro Azzurro”. Per anni si è attivamente occupata della difesa dei diritti umani.

Ha al suo attivo varie collaborazioni con testate giornalistiche, una delle quali dirige, e numerose pubblicazioni di carattere storico e letterario, tra le quali: “Barricate e battaglie. Vita a Brescia negli anni dell’Indipendenza italiana”; “L’emozione dell’Unità. Analisi di un fenomeno sociale a Brescia”; “Ieri e Oggi. Brescia e la sua birra”, ArTi ed.; “Metina. Un mistero in Franciacorta”; “Una Casa. Una Storia”; “Beata Maria Domenica Mantovani”, San Paolo ed.; “Beato Giuseppe Nascimbeni”, San Paolo ed.

 

Nel volume sono riprodotte opere originali di Ivo Compagnoni, espressamente ispirate dalle presenti pagine di Alessia Biasiolo. 

Il volume è acquistabile in tutte le librerie. Oppure

Presso la Casa Editrice, (Società Editrice Nuova Cultura attraverso la email:

ordini@nuovacultua.it o il sito: www.nuovacultura.it/ collane scientifiche)

Presso la Segreteria dell’Istituto del Nastro Azzurro (segrreteriagenerale@istitutonastroazzurro.org)

Informazioni e dettagli su www.cesvam.org




lunedì 9 settembre 2024

Anno Accademico 2024-2025 Aperte le Iscrizioni

 


MASTER DI I LIVELLO

POLITICA MILITARE COMPARATA DAL 1945 AD OGGI

Dottrina, Strategia, Armamenti

Obiettivi e sbocchi professionali

Approfondimenti specifici caratterizzanti le peculiari situazioni al fine di fornire un approccio interdisciplinare alle relazioni internazionali dal punto di vista della politica militare, sia nazionale che comparata. Integrazione e perfezionamento della propria preparazione sia generale che professionale dal punto di vista culturale, scientifico e tecnico per l’area di interesse.

Destinatari e Requisiti

Appartenenti alle Forze Armate, appartenenti alle Forze dell’Ordine, Insegnanti di Scuola Media Superiore, Funzionari Pubblici e del Ministero degli Esteri, Funzionari della Industria della Difesa, Soci e simpatizzanti dell’Istituto del Nastro Azzurro, dell’UNUCI, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Cultori della Materia (Strategia, Arte Militare, Armamenti), giovani analisti specializzandi comparto geostrategico, procurement ed industria della Difesa.

Durata e CFU

1500 – 60 CFU. Seminari facoltativi extra Master. Conferenze facoltative su materie di indirizzo. Visite facoltative a industrie della Difesa. Case Study. Elettronic Warfare (a cura di Eletronic Goup –Roma). Attività facoltativa post master

Durata e CFU

Il Master si svolgerà in modalità e-learnig con Piattaforma 24h/24h

Costi ed agevolazioni

Euro 1500 (suddivise in due rate); Euro 1100 per le seguenti categorie:

Laureati UNICUSANO, Militari, Insegnanti, Funzionari Pubblici, Forze dell’Ordine

Soci dell’Istituto del Nastro Azzurro.

Possibilità postmaster

La sintesi delle tesi meritevoli saranno pubblicate sulla rivista

QUADERNI DEL NASTRO AZZURRO”

Possibilità di collaborazione e ricerca presso il CESVAM.

Conferimento ai Decorati dell’Emblema Araldico e ai più meritevoli dell’Attestato di Benemerenza

Possibilità di partecipazione, a convenzione, ed progetti del CESVAM

Accredito presso i principali Istituti ed Enti con cui il CESVAM collabora

Contatti:06 456 783 dal lunedi al venerdi 09,30 – 17,30 unicusano@master

ISTITUTO DEL NASTROAZZURRO - UNIVERSITA’ NICCOL0’ CUSANO

CESVAM – Centro Studi sul Valore Militare www.unicusano.it/master

www.cesvam.org - email:didattica.cesvam@istitutonastroazzurro.org