Atto Costitutivo e Statuto della Associazione

L'Atto Costitutivo, lo Statuto della Associazione, la Scheda di Adesione sono pubblicati sotto la data del 2 febbraio 2013 di questo Blog

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sabato 2 febbraio 2013

Statuto della Associazione Seniores


ASSOCIAZIONE “SENIORES DELLO I.A.S.D.”
S T A T U T O
Art. 1
(denominazione, sede, finalità)
1.        E’ costituita in Roma l’Associazione “Seniores dello I.A.S.D.”, con sede in Palazzo Salviati, Piazza della Rovere, 83, presso il Centro Alti Studi per la Difesa (C.A.S.D.).
2.        Scopi dell’Associazione sono:
a)   promuovere tra i soci lo scambio culturale nell’ambito delle tematiche relative alla difesa e sicurezza in ambito europeo ed internazionale, la politica e le strategie delle industrie della difesa, sviluppando approfondimenti, attività sociali e culturali;
b)   promuovere la reciproca conoscenza fra mondo militare e società;
c)   sostenere le attività di studio, divulgazione e promozione dell’immagine dello IASD;
d)   promuovere e diffondere studi nel campo della Difesa.
3.        L’Associazione esclude il perseguimento di qualsivoglia fine di lucro. E’ inoltre apartitica, apolitica, asindacale. 4.    Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può sottoscrivere contratti, stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, promuovere e realizzare pubblicazioni, anche periodiche, convegni ed attività di studio e culturali, erogare premi e borse di studio, concorrere alle attività dello IASD nei modi che saranno concordati con la Direzione dell’Istituto.
Art. 2
(soci)
1.        Sono soci dell’Associazione, oltre ai fondatori, tutti coloro i quali, disponendo dei requisiti di cui ai commi seguenti e condividendo le finalità dell’Associazione, intendano partecipare alle sue attività e presentino domanda di ammissione.
2.        I soci appartengono alle seguenti categorie:
a)        soci effettivi;
b)        soci onorari;
c)        soci sostenitori;
d)        istituti associati.
3.        Possono essere soci effettivi gli ex Direttori e gli ex frequentatori dello IASD, italiani e stranieri.
4.        Possono essere soci onorari personalità di alto profilo, appartenenti al mondo accademico, scientifico, culturale, sociale ed economico che condividano finalità ed obbiettivi dell’Associazione.
5.        I soci effettivi, sia militari che civili, anche in quiescenza, si dividono nelle seguenti categorie:
a)  militari delle Forze e Corpi Armati dello Stato;
b)  Dirigenti civili;
c)  militari delle Forze Armate straniere.
6.        Possono essere soci sostenitori le imprese, i consorzi d’imprese e le associazioni che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendano sostenerne le attività.
7.        Possono essere istituti associati le istituzioni di ricerca pubbliche e private che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendano sostenerne le attività, anche attraverso modalità di compartecipazione.
8.        Chi intende diventare socio ne fa domanda per iscritto al Presidente. Il Consiglio direttivo accerta la validità della domanda ed il regolare possesso dei requisiti da parte del candidato, escludendosi ogni valutazione di tipo discrezionale.
9.        Il socio cessa di appartenere all’Associazione per dimissioni volontarie, reiterato mancato versamento della quota associativa, compimento di gravi atti incompatibili con le finalità ed il rango dell’Associazione e per indegnità morale. Il Consiglio direttivo acclara il venir meno della qualità di socio anche attraverso eventuale, apposita disamina da parte del Collegio dei probiviri.
Art. 3
(Organi dell’Associazione)
      Sono organi dell’Associazione:
a)  l’assemblea dei soci;
b)  il Consiglio direttivo;
c)  il Presidente;
d)  il vice Presidente;
e)  il collegio dei revisori dei conti;
f)  il collegio dei probiviri.
Art. 4
(Assemblea dei soci)
1.        L’assemblea è composta da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta, relativa ad una specifica convocazione. Ciascun socio non può essere titolare di un numero di deleghe superiore a tre.
2.        L’assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e comunque quando pervenga formale richiesta da parte di un terzo dei componenti il consiglio direttivo ovvero un decimo dei soci effettivi, i quali devono indicare gli argomenti che intendono porre all’ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata a tutti i soci almeno venti giorni   prima   della  data   stabilita  e  deve   contenere
l’indicazione del luogo, della data e dell’ora dell’assemblea
nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Può contestualmente essere convocata una seconda riunione,
qualora vi sia motivo per ritenere che nella prima convocazione non sia raggiunto il prescritto numero legale. 3. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, un terzo dei soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, considerate anche le deleghe.
L’assemblea elegge il proprio Presidente e designa il segretario incaricato della redazione del verbale.
4.       L’assemblea:
a)  elegge il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti con le modalità di cui ai successivi artt. 5 e 8;
b)  nomina gli esperti di cui all’art. 7;
c)  approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo relativo all’esercizio precedente, predisposto dal Consiglio direttivo previo parere dei revisori dei conti;
d)  determina ed aggiorna l’ammontare della quota associativa e di eventuali contributi straordinari a carico dei soci effettivi e dei soci sostenitori;
e)  delibera sugli indirizzi dell’attività associativa
      presentati dal Consiglio direttivo ed in particolare       sui programmi delle attività annuali e pluriennali;
f)  approva, con le modalità di cui all’art. 13, le modificazioni al presente statuto;
g)  delibera su ogni altra questione all’ordine del giorno.
5.        I soci sostenitori partecipano all’assemblea con diritto di voto, limitato alle materie di cui al precedente comma 4, lettere c) e d).
Art. 5
(Consiglio direttivo)
1.        Il Consiglio direttivo è composto di 7 (sette) membri, eletti all’interno delle rispettive categorie:
a)  4 fra i soci effettivi militari; uno di essi può appartenere a Forza Armata straniera;
b)  2 fra i soci effettivi civili italiani;
c)  1 fra i soci sostenitori.
2.        Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno tre membri.
3.        Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente che, di norma, si esprime per ultimo.
4.        Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti relativi
all’attività dell’associazione non riservati dallo statuto
al Presidente ed all’assemblea. In particolare:
a)  esamina le domande di associazione e delibera al riguardo, a mente dell’art. 2;
b)  predispone e trasmette tempestivamente ai revisori dei conti il rendiconto consuntivo relativo all’esercizio precedente ed il bilancio preventivo per la loro successiva trasmissione a tutti i soci, corredati della verifica dei revisori dei conti, entro la data del 10 marzo di ogni anno;
c)  nomina il segretario ed il tesoriere dell’associazione;
d)  delibera sullo stare e resistere in giudizio.
Art. 6
(Presidente e vice Presidente)
1.        Il Presidente ed il vice Presidente sono eletti dal Consiglio direttivo nel proprio seno.
      Il Presidente:
a)  convoca l’assemblea;
b)  riferisce annualmente all’assemblea sulle deliberazioni del Consiglio, in ordine alle domande di associazione e
c)  cessazione dei soci;
d)  cura la tenuta dell’elenco dei soci;
e)  convoca e presiede il Consiglio direttivo;
f)  rappresenta l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
g)  ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
h)  ha facoltà di nominare procuratori alle liti e procuratori speciali ad negotia.
2.        Il vice Presidente svolge le funzioni delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
Art. 7
(Esperti culturali e scientifici)
1.        Il Consiglio è assistito, per le questioni di carattere culturale e scientifico, da cinque esperti, scelti ogni anno dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo, sentiti gli istituti associati.
2.        Gli esperti culturali e scientifici formulano proposte ed esprimono pareri al Consiglio direttivo ed all’assemblea. Partecipano senza diritto di voto all’assemblea dei soci e possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art. 8
(Revisori dei conti)
Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri,
anche  non  soci. I  revisori  eleggono,  al proprio interno,
il Presidente del Collegio.
I  revisori:
a)  esercitano  la  sorveglianza  ed  il  controllo
      sull’amministrazione dell’associazione;
b)  partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo;
c)  presentano all’assemblea una relazione sul rendiconto annuale predisposto dal Consiglio direttivo e sulla gestione dell’associazione;
d)  esprimono all’assemblea, anche verbalmente, un parere sul bilancio preventivo.
Art. 9
(Collegio dei probiviri)
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea dei soci. Il Collegio nomina il Presidente tra i propri membri.
L’organo ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli soci.
I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
I  probiviri  saranno  sostituiti,  in  caso  di  assenza  od
impedimento,  dai  soci  che,   in  occasione  delle   ultime
elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
Art. 10
(durata delle cariche)
Tutte  le  cariche  hanno  una  durata  di  tre  anni,  sono
rinnovabili e gratuite.
Art. 11
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 12
(Patrimonio dell’associazione)
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a)  conferimenti di soci ed altri soggetti;
b)  lasciti, donazioni ed altre liberalità;
c)  contributi di soggetti pubblici e privati, in beni o servizi, che siano espressamente legati al perseguimento delle finalità dell’associazione;
d)  ogni altra entrata che sia destinata a patrimonio.
Art. 13
(entrate dell’associazione)
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a)  quote associative;
b)  eventuali contributi straordinari dei soci, deliberati dall’assemblea;
c)  rendite del patrimonio;
d)  eventuali proventi derivanti da attività associative
e)  eventuali contributi di soggetti terzi, pubblici e privati;
f)  eventuali attivi di precedenti esercizi.
Art. 14
(modificazioni dello statuto)
1.        Le modificazioni al presente statuto sono deliberate dall’assemblea, appositamente convocata, a maggioranza di tre quinti dei soci effettivi presenti.
2.        La convocazione è inviata, anche tramite posta elettronica, almeno un mese prima della data fissata e deve contenere le proposte sulle quali l’assemblea è chiamata a deliberare. Su tali proposte i soci possono presentare emendamenti, anche nel corso della stessa assemblea; gli emendamenti proposti verranno adottati a maggioranza dei soci effettivi presenti.
Art. 15
(scioglimento dell’associazione)
Lo scioglimento dell’associazione può essere disposto:
a)  per raggiungimento dello scopo sociale;
b)  per impossibilità di funzionamento;
c)  per mancanza di fondi.
Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea a maggioranza di
tre quinti dei soci effettivi presenti. In tal caso l’assemblea nomina immediatamente un liquidatore, indica le modalità per la liquidazione e delibera la destinazione di eventuali residui ad altra istituzione, pubblica o privata, avente analoghe finalità.
Art. 16
(rinvio)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano gli artt. 36 e seguenti del codice civile.

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